La Corte Costituzionale sul commercio illecito di sostanze dopanti
Per la Consulta è costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis, comma 7 c.p., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 21/2018, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Diritto e Giustizia