Il rischio di confusione tra marchi forti e deboli e l’efficacia individualizzante

Mentre per il ‘marchio forte’ vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, per il ‘marchio debole’ sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte. Diritto e Giustizia