Ricorrente condannato per responsabilità aggravata se l’inammissibilità era riconoscibile con la normale diligenza

Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., laddove, sul piano soggettivo, emerga la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, intesa come violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda.
Diritto e Giustizia